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Reclami

Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Qualora insorga una controversia tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica, a FinecoBank S.p.A. - Direzione Generale - Ufficio Reclami, Piazza Durante, 11 Milano - indirizzo mail helpdesk@finecobank.com o indirizzo PEC finecobankspa.pec@pec.finecobank.com. La Banca deve rispondere entro i seguenti termini:

Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto operazioni o servizi bancari o finanziari (diversi dai servizi di investimento e assicurativi), la Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Il Cliente che non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro il termine dei 60 giorni ha il diritto, irrinunciabile, di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.

Nel caso in cui la controversia concerna la prestazione dei servizi di pagamento, la Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni ovvero il diverso termine tempo per tempo vigente. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine previsto, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.

Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto l’interpretazione e applicazione del presente Contratto con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento, la Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento. Il Cliente che non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro il termine dei 60 giorni ha il diritto irrinunciabile di rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.

Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto l'inosservanza delle regole di comportamento inerenti all'attività di distribuzione assicurativa, la Banca deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento. Il Cliente che non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro il termine dei 45 giorni, a decorrere dal 15 gennaio 2026, ha il diritto irrinunciabile di rivolgersi all’Arbitro Assicurativo (AAS). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitroassicurativo.org, ove è disponibile la Guida all’utente sulle regole di funzionamento dell’Arbitro Assicurativo. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modifiche), prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione accreditati iscritti nell'apposito registro consultabile sul sito del Ministero della Giustizia. Il ricorso ad uno degli Organismi Arbitrali menzionati ai punti che precedono assolve alla condizione di procedibilità di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modifiche).

Di seguito sono messi a disposizione del Cliente:

Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami