Come sono gestite le crisi bancarie?
Il quadro di risoluzione
La nuova direttiva n. 2014/59/UE Bank Recovery and Resolution Directive o BRRD, entrata in vigore in Italia il 1° gennaio 2016, disciplina la risoluzione delle banche in dissesto, evitando la perturbazione del sistema finanziario o dell’economia reale, limitando, al contempo, i costi per i contribuenti. La BRRD è stata recepita in Italia con i decreti legislativi del 16 novembre 2015 n. 180 e 181.
Alla luce del ruolo essenziale di intermediazione svolto dalle banche nella nostra economia, le difficoltà finanziarie di queste ultime devono essere risolte in modo ordinato, rapido ed efficace, evitando indebite turbative all’attività bancaria e al resto del sistema finanziario e all’economia reale.
Cos’è la Risoluzione di una Banca e quali obiettivi ha?
La Risoluzione è la ristrutturazione di una Banca - che si trova in condizione di crisi - da parte di un’Autorità di Risoluzione al fine di salvaguardare:
- l’interesse pubblico e i fondi pubblici
- la prosecuzione delle funzioni essenziali della banca
- la stabilità finanziaria
- i costi minimi per i contribuenti
- i depositanti
- tutelare le attività dei clienti
Il Single Resolution Board (SRB) è l’Autorità di Risoluzione per le banche e per gli altri gruppi transfrontalieri di una certa rilevanza all’interno dell’Unione bancaria. Insieme alle Autorità nazionali di Risoluzione (Banca d'Italia), costituisce il Meccanismo di Risoluzione Unico (SRM), che è responsabile della risoluzione di tutte le banche negli Stati membri partecipanti all’Unione bancaria.
Quali condizioni devono essere soddisfatte per avviare la procedura di risoluzione nei confronti di un’entità?
La risoluzione di una banca si verifica nel momento in cui le autorità pertinenti stabiliscono che:
- la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (“Failing Or Likely To Fail, FOLTF”);
- non vi sono misure di supervisione o del settore privato che possano ripristinare la redditività della banca entro tempi ragionevoli;
- ed è necessaria la risoluzione nell’interesse pubblico, ossia gli obiettivi della risoluzione non sarebbero conseguiti nella stessa misura se la banca fosse liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.
Qual è la differenza tra la risoluzione di una banca e la procedura di insolvenza ordinaria?
Gli obiettivi della risoluzione sono molto più ampi rispetto gli obiettivi della procedura ordinaria di insolvenza, la quale normalmente si incentra sugli interessi dei creditori e sulla massimizzazione del valore della massa fallimentare. Il regime di risoluzione mira ad assicurare la stabilità finanziaria generale. In tale contesto, l’Autorità di Risoluzione deve, tra l’altro, tentare di garantire che nessun creditore subisca un trattamento peggiore nella risoluzione rispetto all’insolvenza (il principio del “nessun creditore può essere svantaggiato”).
Quali sono gli strumenti di risoluzione?
Il regime di risoluzione garantisce che le perdite siano sostenute non dai contribuenti ma dagli azionisti della banca in dissesto e dai creditori. Gli strumenti di risoluzione sono quattro:
- Vendita dell’attività d’impresa: consente la cessione totale o parziale delle attività, passività e/o azioni di un’entità a un acquirente privato;
- Banca-ponte: una parte o la totalità delle attività, passività e/o azioni sono cedute a un’entità temporanea controllata, in vista di una successiva vendita sul mercato
- Separazione delle attività: le attività possono essere trasferite ad una società veicolo di gestione delle attività, che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli
- Bail-in: azioni e crediti sono convertiti in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.
Al fine di attuare l’azione di risoluzione, l’Autorità di Risoluzione deve considerare che l’azione di risoluzione proposta per la banca in questione costituisca l’opzione più adeguata a conseguire gli obiettivi della risoluzione.
Per approfondimenti si rimanda alla pagina “Come sono gestite le crisi” presente sul sito di Banca d’Italia.