Rapporti dormienti
Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) del 22 giugno 2007 n. 116 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007, in materia di depositi dormienti (di seguito "Regolamento").
Secondo il Regolamento, i depositi dormienti:
- sono tutti quelli inutilizzati da oltre 10 anni;
- sono estinti, salvo disposizioni del titolare, decorsi 180 giorni dalla comunicazione dell'intermediario;
- sono trasferiti al Fondo pubblico (di cui all'art. 1, comma 343, della L. 266/ 2005), istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF").
Il Regolamento prevede che siano considerati dormienti i depositi di somme di denaro e i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, per i quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto, o di terzi da questo delegati, per un periodo di tempo di 10 anni, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari (art. 1 - DpR 116/2007).
Al verificarsi di tali condizioni l'intermediario (banche, intermediari finanziari...) invita il titolare del rapporto, tramite apposita comunicazione all'ultimo indirizzo comunicato dal cliente o comunque conosciuto (art. 3 - DpR 116/2007), ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della stessa. Decorsi tali termini, il deposito dormiente deve essere estinto, salvo che il titolare non effettui un'operazione o movimentazione o un' apposita comunicazione (per esempio dichiarando espressamente alla Banca la volontà di voler proseguire nel rapporto). Le somme depositate saranno trasferite ad un Fondo pubblico.
Secondo recenti istruzioni del MEF, per l'anno 2011, gli intermediari sono tenuti a comunicare gli elenchi dei depositi dormienti direttamente a Consap SpA, che provvederà alla pubblicazione degli stessi sul proprio sito web.
Il versamento al Fondo verrà effettuato entro il 31 maggio di ogni anno.
Il cliente, nel caso volesse recuperare quanto versato al Fondo, dovrà presentare la domanda di rimborso alla Consap tramite apposito modello disponibile sul sito www.consap.it
- "Elenco Rapporti dormienti" (comunicati alla Consap il 31/03/2011)
- "Elenco Rapporti dormienti" (comunicati a Consap e MEF il 30/03/2012)
- "Elenco Rapporti dormienti" (comunicati a Consap e MEF il 28/03/2013)
- "Elenco Rapporti dormienti" (comunicati a Consap e MEF il 28/03/2014)
- "Elenco Rapporti dormienti" (comunicati a Consap e MEF il 30/03/2015)
- "Elenco Rapporti dormienti" (comunicati a Consap e MEF il 30/03/2016)
- "Elenco Rapporti dormienti" (comunicati a Consap e MEF il 29/03/2017)
- "Elenco Rapporti dormienti" (comunicati a Consap e MEF il 30/03/2018)
- "Elenco Rapporti dormienti" (comunicati a Consap e MEF il 28/03/2019)
- "Elenco Rapporti dormienti" (comunicati a Consap e MEF il 31/03/2020)
- "Elenco Rapporti dormienti" (comunicati a Consap e MEF il 31/03/2021)
- "Elenco Rapporti dormienti" (comunicati a Consap e MEF il 31/03/2022)
- "Elenco Rapporti dormienti" (comunicati a Consap e MEF il 31/03/2023)
- "Elenco Rapporti dormienti" (comunicati a Consap e MEF il 29/03/2024)